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CRA: le prime 24 ore si preparano prima dell’incidente

Un tecnico riceve una segnalazione credibile su un prodotto. Il responsabile sicurezza raccoglie informazioni. L’ufficio legale chiede quali obblighi possano scattare. Nel frattempo qualcuno cerca la persona autorizzata a inviare la comunicazione. È uno scenario ipotetico, ma utile per una domanda concreta: la vostra procedura sa già chi deve decidere?

Al 12 ottobre 2026, non tutte le disposizioni del Cyber Resilience Act sono applicabili. Il calendario generale distingue l’applicazione principale dall’11 dicembre 2027 e le segnalazioni dell’articolo 14 dall’11 settembre 2026. Il CRA riguarda prodotti con elementi digitali nel proprio ambito: non rende ogni impresa informatica automaticamente soggetta a ogni obbligo. Sintesi della Commissione.

Per i fabbricanti interessati, vulnerabilità attivamente sfruttate e incidenti gravi che incidono sulla sicurezza del prodotto hanno un percorso di segnalazione: preallarme entro 24 ore dalla conoscenza, notifica entro 72 ore. Per la relazione finale, le vulnerabilità hanno il termine di 14 giorni dalla disponibilità di una misura correttiva; gli incidenti gravi quello di un mese dalla notifica delle 72 ore. La comunicazione passa dalla Single Reporting Platform. Commissione, obblighi di segnalazione.

Il punto operativo non è soltanto impostare un timer. È organizzare le informazioni che consentono di stabilire se ci troviamo davanti al fatto rilevante per quell’obbligo.

Propongo tre passaggi, come traccia di lavoro e non come elenco normativo esaustivo.

Prima: identificare il ruolo. Il dossier del prodotto dovrebbe spiegare chi lo immette sul mercato sotto il proprio nome, chi riceve le segnalazioni e chi può coinvolgere le funzioni competenti. La denominazione commerciale del rapporto non basta: occorre valutare il ruolo effettivo e il perimetro applicabile.

Poi: conservare la cronologia. Tenere traccia di cosa è arrivato, quando, attraverso quale canale e con quali verifiche. La registrazione aiuta a ricostruire il percorso; non decide da sola il momento giuridico della conoscenza. Una casella piena o una segnalazione parcheggiata non dovrebbero diventare il normale filtro delle informazioni importanti.

Infine: provare il percorso. Usare un caso simulato per verificare reperibilità, sostituzioni e accesso ai canali. Se serve il consenso di una sola persona che può essere assente, la procedura dovrebbe prevedere come affrontare quell’assenza. Il test non garantisce conformità: rende visibili alcuni ostacoli.

NIS2 guarda, invece, alla sicurezza di reti e sistemi dei soggetti nel proprio ambito e agli incidenti significativi. Il CRA e NIS2 possono incontrarsi nello stesso evento, ma hanno presupposti e destinatari distinti: una segnalazione effettuata per un regime non dimostra automaticamente di avere adempiuto all’altro. Commissione, NIS2.

Questa distinzione suggerisce una matrice interna: evento, prodotti o servizi coinvolti, ruolo dell’organizzazione, regime da valutare, responsabile della decisione e canale. È una proposta editoriale di organizzazione, da adattare al caso e alla disciplina nazionale pertinente.

C’è anche un collegamento con il tema umano discusso nell’altro articolo di oggi: una procedura non dovrebbe richiedere alla prima persona che nota qualcosa di fornire subito una ricostruzione perfetta. La segnalazione iniziale e l’analisi specialistica sono fasi diverse. Rendere la prima accessibile può essere una scelta sensata da sperimentare; non modifica i termini di legge.

Le prime 24 ore si preparano assegnando responsabilità e provando il percorso prima che serva. La domanda utile, oggi, è chi riceverebbe la prossima informazione importante e cosa farebbe subito dopo.

Contenuto divulgativo: l’applicabilità al caso concreto richiede una valutazione dei ruoli e delle norme pertinenti.

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Francesco Capparelli

Francesco Capparelli è avvocato e consulente in cybersecurity, protezione dei dati e regolazione digitale. Su MyLegge analizza le regole attraverso le conseguenze che producono.