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Il nuovo reato sull’AI conferma che la cybersecurity è ormai una practice autonoma del diritto

Il nuovo reato sull’omessa sicurezza dei sistemi AI collega cybersecurity, diritto penale e responsabilità 231: cosa prevede lo schema italiano.

Intelligenza artificiale protetta da uno scudo di sicurezza accanto alla bilancia della giustizia

Per comprendere quanto la cybersecurity sia ormai penetrata nel diritto basta leggere il nome del reato che il Governo intende introdurre nel codice penale: «Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi». Non si tratta di una sanzione amministrativa nascosta tra gli allegati tecnici dell’AI Act, né dell’ennesimo obbligo accompagnato da una multa calcolata sul fatturato mondiale; la proposta prevede la reclusione e colloca la nuova fattispecie nell’articolo 437-bis del codice penale, subito dopo la norma che punisce la rimozione o l’omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Occorre chiarire subito lo stato dell’iter, perché su queste materie il futuro viene spesso raccontato al presente. La norma non è ancora in vigore. Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, il 10 giugno 2026, uno schema di decreto legislativo destinato ad attuare la delega contenuta nella legge italiana sull’intelligenza artificiale, la legge 23 settembre 2025, n. 132. Il provvedimento è stato trasmesso alle Camere come Atto del Governo n. 418 e le Commissioni riunite del Senato hanno espresso, il 30 luglio, parere favorevole con osservazioni; dovrà quindi tornare al Governo per l’approvazione definitiva e il testo potrà ancora cambiare.

La direzione scelta, tuttavia, è già chiarissima. Il nuovo articolo 437-bis dovrebbe colpire chi, durante la progettazione, l’addestramento, la produzione, l’immissione sul mercato o l’utilizzo professionale di un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio, ometta le misure tecniche idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del sistema, oppure trascuri le necessarie misure di sorveglianza umana. Se dall’omissione deriva un pericolo concreto per la vita o l’incolumità individuale, la pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni; quando il pericolo riguarda l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato, si sale da due a otto anni.

Lo schema contempla anche l’alterazione intenzionale dei sistemi ad alto rischio: la pena va da due a sei anni in presenza di un pericolo concreto per la vita o l’incolumità individuale e da tre a dieci anni se vengono messe in pericolo l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. È prevista, inoltre, una forma colposa limitata alla colpa grave, scelta che ha già sollevato qualche dubbio rispetto alla delega legislativa, la quale faceva riferimento più ampiamente a fattispecie punite a titolo di dolo o di colpa.

Il danno, dunque, non deve necessariamente essersi verificato. La fattispecie è costruita attorno a un pericolo concreto: servirà dimostrare che la lacuna di sicurezza o l’assenza di una sorveglianza umana effettiva abbiano esposto a un rischio reale uno dei beni protetti dalla norma. Non sarà sufficiente individuare una vulnerabilità teorica oppure contestare, con il senno di poi, che un controllo migliore avrebbe potuto essere adottato; allo stesso tempo, il procedimento penale potrà cominciare prima che un sistema sanitario, un’infrastruttura critica o una macchina controllata mediante AI abbia effettivamente causato lesioni.

È proprio qui che il diritto incontra il problema che per anni ha cercato di tenere nella stanza accanto: che cosa sono, in concreto, le «misure tecniche idonee»? L’AI Act richiede ai sistemi ad alto rischio robustezza, accuratezza, sicurezza informatica, gestione dei rischi, registrazione degli eventi e sorveglianza umana; il legislatore penale, però, pretende di trasformare questi requisiti in una linea di confine tra ciò che è lecito e ciò che può condurre alla reclusione.

Quella linea non potrà essere ricavata da una clausola contrattuale ben scritta. Bisognerà ricostruire l’intero ciclo di vita del sistema: chi aveva accesso ai modelli e ai dati, quali attacchi erano ragionevolmente prevedibili, come venivano gestite le vulnerabilità, se esistevano registri affidabili, quali controlli impedivano la manipolazione degli input o degli output, come venivano testati gli aggiornamenti e quando l’essere umano avrebbe dovuto interrompere o ignorare il funzionamento automatico. La documentazione di conformità conterà, naturalmente, ma non salverà un sistema che sulla carta disponeva di controlli magnifici e nella realtà veniva gestito con una password appesa accanto al monitor.

Per questa ragione continuo a ritenere che la cybersecurity debba essere considerata un’autonoma practice del diritto. Non sto proponendo l’invenzione accademica di un nuovo settore, con relativo manuale di duemila pagine e convegno inaugurale; parlo di una specializzazione professionale che possiede ormai fonti, autorità, metodi, responsabilità e contenziosi propri. NIS2, CRA, DORA, AI Act, disciplina dei dati personali, sicurezza dei prodotti, responsabilità degli enti e diritto penale compongono un sistema nel quale la stessa carenza tecnica può produrre conseguenze differenti e simultanee.

L’avvocato che affronta questi problemi non deve sostituirsi a chi configura una rete o verifica la robustezza di un modello, ma deve essere in grado di comprendere quale controllo sia stato adottato, quale rischio dovesse fronteggiare e quale evidenza ne dimostri l’effettivo funzionamento. Senza questa capacità, il parere giuridico resta sospeso nel vuoto: può citare correttamente tutte le norme e non accorgersi che il sistema, tecnicamente, è già indifendibile.

La questione diventa ancora più evidente quando si prova a individuare la persona fisica responsabile. Lo schema copre una filiera molto ampia — progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato e uso professionale — nella quale il controllo effettivo è normalmente distribuito tra sviluppatori, fornitori, integratori, dirigenti, utilizzatori e soggetti incaricati della sorveglianza. Stabilire chi potesse adottare la misura omessa, chi conoscesse il rischio e chi disponesse del potere di intervenire richiederà un’analisi organizzativa e tecnica assai più seria della consueta ricerca di una firma in calce a una policy.

Il Governo intende coinvolgere anche le imprese, inserendo il nuovo delitto tra i reati presupposto del decreto legislativo n. 231/2001, con una sanzione pecuniaria da seicento a mille quote e possibili sanzioni interdittive. La sicurezza dell’AI entrerebbe così direttamente nei modelli organizzativi, nei flussi di controllo e nelle responsabilità degli organi societari: deleghe, procedure di escalation, audit, registri dei rischi e gestione degli incidenti potrebbero diventare elementi decisivi tanto per prevenire il fatto quanto per difendere l’ente.

Rimangono problemi delicati. La determinatezza della nozione di misura «idonea»; il rapporto tra la norma penale e gli standard tecnici ancora in formazione; il livello di controllo esigibile dai diversi operatori; la prova del pericolo concreto; il coordinamento temporale con gli obblighi europei applicabili ai sistemi ad alto rischio. Sono questioni che il testo definitivo dovrebbe affrontare con grande attenzione, perché il diritto penale non può limitarsi a ricevere dall’ingegneria una formula aperta e trasformarla in anni di reclusione.

Una cosa, però, è già avvenuta: la cybersecurity ha smesso di essere il capitolo tecnico che si aggiunge alla fine di un parere sulla privacy. Quando l’assenza di un controllo può determinare responsabilità penali personali, sanzioni per l’impresa, interdizioni, azioni risarcitorie e contestazioni regolatorie, quella materia possiede ormai tutta l’autonomia professionale che per lungo tempo si è preferito non riconoscerle.

Francesco Capparelli

Francesco Capparelli è avvocato e consulente in cybersecurity, protezione dei dati e regolazione digitale. Su MyLegge analizza le regole attraverso le conseguenze che producono.